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Forza pubblica.

L'organismo a disposizione dell'autorità per l'attuazione dell'ordine giuridico e per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. La f.p. è costituita dall'arma dei carabinieri e dal corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Essa agisce a richiesta dell'autorità politica, dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria. In caso di necessità il ministro dell'Interno e il prefetto possono richiedere l'intervento delle forze armate per l'impiego nei servizi di pubblica sicurezza. L'impiego della f.p. non può essere sollecitato altrimenti che con richiesta ed in forma scritta. Questa forma va osservata in ogni caso. A norma del codice di procedura penale, la f.p. costituisce un ausiliario degli organi giudiziari. In relazione al processo penale il pubblico ministero e il giudice possono richiedere l'intervento della f.p. nell'esercizio delle loro funzioni. La f.p. dà esecuzione ai mandati di cattura, di arresto e di accompagnamento emessi dal giudice, nonché agli ordini correlativi emessi dal pubblico ministero, coopera all'esecuzione delle sentenze di condanna e delle misure di sicurezza, provvede alla traduzione degli imputati detenuti. Provvede inoltre all'esecuzione degli ordini emessi dal presidente o dal pretore, o in mancanza, dal pubblico ministero, nell'esplicazione del potere di polizia e di disciplina delle udienze. Il giudice e il pubblico ministero possono farsi assistere dalla f.p. nel compimento di atti fuori dell'udienza quali ad es., l'ispezione locale, le perquisizioni, i sequestri.